
La città
Via dei Muratori, tre versioni in aula e una sola sentenza
La nota dell’imprenditore Aldo Musti
Barletta - martedì 9 dicembre 2025
1.00 Comunicato Stampa
«Prima la Commissione Lavori Pubblici, poi il Consiglio comunale del 25 novembre, infine la sentenza del TAR n. 1373/2025 del primo dicembre. Nel giro di poche settimane il caso delle urbanizzazioni di via dei Muratori è tornato al centro del confronto politico e giudiziario, con un unico nodo rimasto irrisolto: la mancata esecuzione della sentenza n. 81/2024». Così la nota dell'imprenditore Aldo Musti.
Nel Consiglio comunale convocato per discutere della mancata esecuzione della sentenza sulle urbanizzazioni di via dei Muratori, sono emerse tre diverse giustificazioni politiche e tecniche del ritardo: una del Sindaco, una del dirigente e una di una consigliera. La sentenza del TAR del 2025, però, le smentisce tutte e tre, una per una.
IL SINDACO E I "30 GIORNI"
In aula il Sindaco ha posto la domanda: "Il TAR può imporci l'approvazione del progetto in 30 giorni?", lasciando intendere che l'ordine del giudice sarebbe troppo stringente e difficilmente eseguibile.
La sentenza ribalta il quadro: il problema non sono i 30 giorni, ma il fatto che la prima sentenza da eseguire è del 17 gennaio 2024. Da allora sono già trascorsi oltre 800 giorni senza che il Comune abbia dato piena attuazione all'ordine del giudice. Non si tratta quindi di un'imposizione improvvisa, ma di un'inerzia protratta per oltre due anni.
IL DIRIGENTE E LA "MANCATA CONTINUITÀ"
Secondo il dirigente, il dislivello della rete fognaria deriverebbe dal fatto che il tratto esistente sarebbe stato realizzato anni fa senza considerare la necessaria continuità dell'opera.
Gli atti amministrativi, richiamati dalla sentenza, raccontano però una storia opposta: progetto definitivo nel 2004, progetto esecutivo nel 2007, indirizzo politico nel 2011, progettazione preliminare nel 2012 e nuova progettazione preliminare nel 2018, approvata nel 2019. Una sequenza che dimostra una programmazione continua per oltre vent'anni. Per il TAR le difficoltà tecniche non giustificano l'inazione amministrativa.
LA CONSIGLIERA E LA "RISOLUZIONE"
In difesa dell'esposizione del Sindaco e della trasparenza amministrativa, una consigliera ha ipotizzato che, qualora il cittadino volesse la risoluzione, una buona amministrazione potrebbe limitarsi a notiziarlo, informandolo sulle problematiche da superare per raggiungere l'obiettivo.
La consigliera dimentica che l'oggetto del Consiglio comunale non è la risoluzione, ma la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato. Il TAR esclude ogni alternativa: l'unico obbligo in capo al Comune è dare esecuzione alla sentenza.
CHIUSURA
Con l'ultima pronuncia, il TAR Puglia ha dichiarato illegittimo il ritardo del Comune di Barletta, ha annullato gli atti adottati per giustificare l'inerzia amministrativa e ha imposto un nuovo termine perentorio di 90 giorni per dare piena attuazione a un ordine che era già stato impartito nel 2024. È la seconda condanna sulla stessa vicenda e segna, ormai senza più alibi, il fallimento della linea difensiva dell'amministrazione.
A questo punto, più che interrogarsi su ciò che il TAR possa imporre in 30 giorni, la domanda che resta inevasa — e che pesa politicamente — è un'altra: che cosa non è stato fatto in oltre 800 giorni da quando una sentenza definitiva obbligava già il Comune ad agire.
Nel Consiglio comunale convocato per discutere della mancata esecuzione della sentenza sulle urbanizzazioni di via dei Muratori, sono emerse tre diverse giustificazioni politiche e tecniche del ritardo: una del Sindaco, una del dirigente e una di una consigliera. La sentenza del TAR del 2025, però, le smentisce tutte e tre, una per una.
IL SINDACO E I "30 GIORNI"
In aula il Sindaco ha posto la domanda: "Il TAR può imporci l'approvazione del progetto in 30 giorni?", lasciando intendere che l'ordine del giudice sarebbe troppo stringente e difficilmente eseguibile.
La sentenza ribalta il quadro: il problema non sono i 30 giorni, ma il fatto che la prima sentenza da eseguire è del 17 gennaio 2024. Da allora sono già trascorsi oltre 800 giorni senza che il Comune abbia dato piena attuazione all'ordine del giudice. Non si tratta quindi di un'imposizione improvvisa, ma di un'inerzia protratta per oltre due anni.
IL DIRIGENTE E LA "MANCATA CONTINUITÀ"
Secondo il dirigente, il dislivello della rete fognaria deriverebbe dal fatto che il tratto esistente sarebbe stato realizzato anni fa senza considerare la necessaria continuità dell'opera.
Gli atti amministrativi, richiamati dalla sentenza, raccontano però una storia opposta: progetto definitivo nel 2004, progetto esecutivo nel 2007, indirizzo politico nel 2011, progettazione preliminare nel 2012 e nuova progettazione preliminare nel 2018, approvata nel 2019. Una sequenza che dimostra una programmazione continua per oltre vent'anni. Per il TAR le difficoltà tecniche non giustificano l'inazione amministrativa.
LA CONSIGLIERA E LA "RISOLUZIONE"
In difesa dell'esposizione del Sindaco e della trasparenza amministrativa, una consigliera ha ipotizzato che, qualora il cittadino volesse la risoluzione, una buona amministrazione potrebbe limitarsi a notiziarlo, informandolo sulle problematiche da superare per raggiungere l'obiettivo.
La consigliera dimentica che l'oggetto del Consiglio comunale non è la risoluzione, ma la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato. Il TAR esclude ogni alternativa: l'unico obbligo in capo al Comune è dare esecuzione alla sentenza.
CHIUSURA
Con l'ultima pronuncia, il TAR Puglia ha dichiarato illegittimo il ritardo del Comune di Barletta, ha annullato gli atti adottati per giustificare l'inerzia amministrativa e ha imposto un nuovo termine perentorio di 90 giorni per dare piena attuazione a un ordine che era già stato impartito nel 2024. È la seconda condanna sulla stessa vicenda e segna, ormai senza più alibi, il fallimento della linea difensiva dell'amministrazione.
A questo punto, più che interrogarsi su ciò che il TAR possa imporre in 30 giorni, la domanda che resta inevasa — e che pesa politicamente — è un'altra: che cosa non è stato fatto in oltre 800 giorni da quando una sentenza definitiva obbligava già il Comune ad agire.
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