Politica
Peschechera: il Regolamento del CC parla chiaro
La Presidente risponde alle accuse di Cannito e Piazzolla
Barletta - mercoledì 17 settembre 2014
A seguito delle dichiarazioni rese alla stampa dai consiglieri comunali Cosimo Cannito (PSI) e Rossella Piazzolla (FI), con chiare accuse nei confronti del presidente del Consiglio comunale, Carmela Peschechera, di aver violato il regolamento del Consiglio Comunale, durante la seduta dello scorso 9 settembre, la Presidente invia, per fax alla redazione di Barlettaviva, alcune precisazioni in merito:
"L'ufficio di Presidenza di cui fanno parte, oltre alla sottoscritta (Presidente), il consigliere Scelsi (Vicario) e la consigliera Piazzolla (Vice), viene regolarmente convocato per l'esercizio delle attribuzioni previste all'art. 8 del Regolamento del Consiglio Comunale, come è anche documentalmente attestato dalle relative convocazioni scritte. È rimesso poi alla responsabilità di ogni membro dell'Ufficio parteciparVi o meno. Nessuna formalità di rito è prevista per la convocazione di questi incontri in cui sono previamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza.
La consigliera Piazzolla, anche in qualità di membro, sin dal 2012, della i Commissione consiliare permanente "Affari generali ed istituzionali', conosce o dovrebbe conoscere bene il contenuto e la ratio dell'attuale articolo 13 del Regolamento del Consiglio Comunale intitolato "Conferenza dei capigruppo", Quell'articolo, nel sostituire l'art. 11 (Composizione e funzionamento della Conferenza dei capigruppo) del vecchio regolamento, non contiene più neppure l'espressione "Le riunioni sono convocate di norma con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo" . Infatti non sono previste formalità e termini per la convocazione della Conferenza perché l'attività di quell'organo, che non è solo di programmazione dei lavori del Consiglio ma anche di attività consultiva su ogni argomento in merito al quale il Presidente del consiglio ritenga opportuno acquisire il parere della conferenza, non può essere subordinata ed ingabbiata in rigidi, dispendiosi e superati formalismi quali la notifica a mezzo messo comunale .
Quanto ai rilevi sollevati dal consigliere Cannito sulla mia risposta alla sua presunta domanda sui motivi delle sospensione, alla ripresa dei lavori del Consiglio dopo quella sospensione, ho proceduto alla lettura dell'art. 32 del regolamento dei Consiglio Comunale (Sospensione e scioglimento dell'adunanza), per confutare l'affermazione del Cannito secondo il quale la sospensione non può essere disposta senza preventiva votazione dell'assemblea. Ex art. 32, invece, il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, omissis"
I lavori consiliari – conclude la Peschechera - ín qualsiasi fase siano giunti, non possono proseguire se le voci dei consiglieri sono "alte e minacciose" e se nonostante i reiterati inviti del Presidente dell'assemblea all'ordine e al rispetto dell'organo presieduto e della propria persona, alcuni membri del consiglio perseverino nel comportamento indecoroso".
"L'ufficio di Presidenza di cui fanno parte, oltre alla sottoscritta (Presidente), il consigliere Scelsi (Vicario) e la consigliera Piazzolla (Vice), viene regolarmente convocato per l'esercizio delle attribuzioni previste all'art. 8 del Regolamento del Consiglio Comunale, come è anche documentalmente attestato dalle relative convocazioni scritte. È rimesso poi alla responsabilità di ogni membro dell'Ufficio parteciparVi o meno. Nessuna formalità di rito è prevista per la convocazione di questi incontri in cui sono previamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza.
La consigliera Piazzolla, anche in qualità di membro, sin dal 2012, della i Commissione consiliare permanente "Affari generali ed istituzionali', conosce o dovrebbe conoscere bene il contenuto e la ratio dell'attuale articolo 13 del Regolamento del Consiglio Comunale intitolato "Conferenza dei capigruppo", Quell'articolo, nel sostituire l'art. 11 (Composizione e funzionamento della Conferenza dei capigruppo) del vecchio regolamento, non contiene più neppure l'espressione "Le riunioni sono convocate di norma con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo" . Infatti non sono previste formalità e termini per la convocazione della Conferenza perché l'attività di quell'organo, che non è solo di programmazione dei lavori del Consiglio ma anche di attività consultiva su ogni argomento in merito al quale il Presidente del consiglio ritenga opportuno acquisire il parere della conferenza, non può essere subordinata ed ingabbiata in rigidi, dispendiosi e superati formalismi quali la notifica a mezzo messo comunale .
Quanto ai rilevi sollevati dal consigliere Cannito sulla mia risposta alla sua presunta domanda sui motivi delle sospensione, alla ripresa dei lavori del Consiglio dopo quella sospensione, ho proceduto alla lettura dell'art. 32 del regolamento dei Consiglio Comunale (Sospensione e scioglimento dell'adunanza), per confutare l'affermazione del Cannito secondo il quale la sospensione non può essere disposta senza preventiva votazione dell'assemblea. Ex art. 32, invece, il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, omissis"
I lavori consiliari – conclude la Peschechera - ín qualsiasi fase siano giunti, non possono proseguire se le voci dei consiglieri sono "alte e minacciose" e se nonostante i reiterati inviti del Presidente dell'assemblea all'ordine e al rispetto dell'organo presieduto e della propria persona, alcuni membri del consiglio perseverino nel comportamento indecoroso".