Palazzo Tresca
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La città

Demolizione palazzo Tresca in via Imbriani, l'impegno del sindaco Cascella

Chiesto il riesame del procedimento, «contesti urbani da tutelare»

In merito al rilascio di permesso di demolizione e ricostruzione di palazzo Tresca, in via Imbriani, il sindaco Pasquale Cascella e l'assessore alle Politiche del Territorio Azzurra Pelle hanno inviato al dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale, arch. Vito Laricchiuta, la seguente nota con la quale si richiede il riesame del procedimento nell'interesse preminente della collettività: «​In relazione al permesso di costruire in oggetto, rilasciato in data 10/08/2017, senza voler invadere la sfera gestionale di sua esclusiva competenza, ma tenendo conto della responsabilità che deriva dagli indirizzi urbanistici già definiti con atti di Giunta e proposte per il Consiglio comunale da lei stesso istruiti, e di fronte ad altrettante legittime riserve sul procedimento da parte di consiglieri comunali, tecnici e cittadini (con il relativo clamore mediatico), riteniamo si renda necessaria un'attività di attenta rivalutazione del titolo di assenso edilizio da lei emesso.

Tanto appare doveroso alla luce della normativa di seguito indicata, a tutela degli interessi dell'amministrazione, nonché di quelli dell'operatore economico privato coinvolto nel procedimento in questione, e soprattutto della collettività che nell'assetto urbanistico della città ritrova i suoi caratteri identitari. L'intervento assentito, infatti, si inserisce sulla quinta urbana tardo-ottocentesca del primo tratto di via Imbriani, quale strada di notevole frequentazione, che rappresenta il fondale della prospiciente villa comunale, nonché il primo tratto di strada dell'importante Corso Garibaldi, ovvero una delle strade di Barletta maggiormente frequentate. Appare indispensabile garantire che gli interventi sugli edifici "risultino qualificanti l'ambiente in cui essi si inseriscono", così come è tassativamente prescritto all'Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.) dall'art. 1.7.7 del Capitolo II riguardante i procedimenti semplificati del vigente Regolamento Edilizio. È interesse pubblico si verifichi quanto disposto dal punto 2 dello stesso articolo del Regolamento edilizio, ovvero che "l'UTC giudica la qualità architettonica ed urbanistica delle opere proposte, nonché la loro rispondenza agli strumenti urbanistici e di programmazione al […] Regolamento edilizio, alle disposizioni di Legge e ad altri Regolamenti".

Risulta rilevante che, nell'ambito del procedimento di riesame, si considerino gli indirizzi prestabiliti dall'art. 77 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), in base ai quali le componenti culturali e insediative devono tendere:
1) ​ad "assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono";
2) ​"a mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti".

Si deve tenere presente che il Comune di Barletta, con l'approvazione del Documento Preliminare Programmatico con atto di Giunta, della cui conformità lei stesso è stato partecipe, ha già fornito l'indirizzo politico-amministrativo per l'utilizzo del territorio. Seppure il Piano regolatore vigente dal lontano 1971 non sia stato adeguato, il Comune è tenuto - come peraltro stabilito in sede di conferenza di copianificazione con la Regione Puglia - ad assumere a riferimento il Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) e il PPTR, in particolare per ciò che questi strumenti indicano per la conservazione della "città consolidata" rispetto alle previsioni urbanistiche locali del vigente Piano Regolatore Generale. Per quanto queste ultime - risalenti, è bene ribadirlo, al 1971, ovvero ad altro contesto temporale, segnato da ben diverse culture e sensibilità urbanistiche - consentirebbero la demolizione dell'edificato esistente con la successiva ricostruzione di edifici, i nuovi indirizzi della Regione, raccolti nella stessa elaborazione del DPP proposta al Consiglio comunale enunciano - testualmente, si veda pagina 206 del Documento depositato agli atti del Consiglio - che i "contesti urbani da tutelare" sono quelli "che mantengono i segni della stratificazione insediativa e delle relative funzioni abitative, economiche, sociali e culturali, e che costituiscono patrimonio significativo della cultura locale, parte di una memoria collettiva che non deve essere cancellata; essi, pertanto, non coincidono esclusivamente con i nuclei antichi ma comprendono anche il patrimonio di interesse storico-documentale in relazione sia alle qualità morfologiche e tipologiche sia alle destinazioni: sono quindi compresi nei contesti urbani storici sia gli elementi e i nuclei del patrimonio storico anche al di fuori dell'insediamento, sia insediamenti novecenteschi di valore ambientale e storico testimoniale, quali i tessuti conservati nel loro impianto e nelle loro architetture originali e gli insediamenti pubblici che hanno segnato la storia e l'identità locale". Si prevede, in particolare, che debbano "essere salvaguardati i caratteri che connotano la trama viaria e edilizia e dei manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale".

Nella convinzione che vada tutelata la coerenza dell'insieme dei procedimenti che investono responsabilità di indirizzo, trasparenza e correttezza, e risultino asseverati alla legislazione e alla complessiva pianificazione territoriale urbanistica, restiamo in attesa di comunicazioni sulle determinazioni che intenderà adottare per il riesame della procedura in questione, considerando che potrebbe determinarsi un precedente amministrativo particolarmente rilevante rispetto alle esigenze di contemperare tutti gli interventi in essere nell'interesse preminente della collettività».
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