Deiezioni canine
Deiezioni canine

«Chi non raccoglie le deiezioni del proprio cane arreca danno a tutti»

Scrive una cittadina: «Vale anche negli spazi condominiali»

«Prendendo atto del gesto fatto dall'Assessore all'Ambiente del Comune di Trani che, scendendo in strada personalmente ha potuto constatare con i propri occhi il degrado urbano dovuto alle deiezioni canine. Un gesto meritevole di un plauso, stesso gesto non viene svolto dall'autorità competente nel comune di Barletta, ove il degrado va sempre crescendo. Si ricorda che, chi non raccoglie le deiezioni del proprio cane arreca danno a tutti, amanti o meno degli animali, possessori o meno di un animale.

L'obbligo di raccogliere le deiezioni del cane è stato accolto da tempo nella legislazione del nostro Paese, grazie a numerose ordinanze del Ministero della Salute in materia di gestione dei cani. L'ultimo provvedimento in ordine cronologico, attualmente in vigore, è costituito dall'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009 , intitolata "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009). In particolare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, punto 4 "è fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse". Tale obbligo non viene meno nel caso in cui il cane sia condotto temporaneamente da persona diversa dal proprietario, poiché, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della predetta ordinanza "chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo".

Quindi la raccolta delle feci non è solamente un dovere civico ed un'espressione del buon senso, ma rappresenta un vero e proprio obbligo giuridico imposto a tutti i cittadini che a qualunque titolo conducano a spasso un cane. Tale obbligo sussiste anche all'interno degli spazi comuni di un condominio. L'art. 1102 del codice civile, dettato in materia di comunione (e quindi applicabile al condominio in forza dell'art. 1139 c.c.), stabilisce che ciascun condomino ha diritto ad utilizzare i beni comuni, purché non ne impedisca l'uso agli altri aventi diritto o non ne muti la destinazione.

Si può chiedere all'amministratore di predisporre un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune, ai sensi dall'art.1106 c.c.. Qualora esistesse già, ciascun condomino potrà domandare che al suo interno venga inserito un apposito articolo relativo all'obbligo di raccolta delle feci, con esplicito richiamo all'Ordinanza del 3 marzo 2009 del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, o al divieto di utilizzare le parti comuni del condominio a tale scopo. L'amministratore non potrà certo sottrarsi a tale responsabilità, essendo previsto a suo carico dall'articolo 1130, comma 1, punto 2) del codice civile, l'obbligo di disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini. Si potrà, inoltre, chiedere che tale obbligo venga puntualmente pubblicizzato attraverso l'apposizione di un apposito avviso nei pressi del giardino condominiale e negli altri spazi comuni, nonché attraverso l'invio di apposita comunicazione mediante spedizione postale o inserimento nella cassetta delle lettere».

[Sabrina Rizzi]
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