
Politica
Legge sulla legittima difesa, il senatore Dario Damiani tra i firmatari
Disegno di legge scaturito a seguito di tante aggressioni in casa o sul luogo di lavoro
Barletta - lunedì 23 luglio 2018
Comunicato Stampa
Un disegno di legge sulla legittima difesa, in particolare sulla esclusione della punibilità per eccesso colposo, è stato presentato al Senato da Forza Italia e vede tra i primi firmatari il sen. Dario Damiani. «Da tempo si discute della legittima difesa, in seguito ad episodi di cronaca sfociati in processi e condanne nei confronti di chi, spesso aggredito nella propria abitazione o sul luogo di lavoro, abbia reagito per tutelare se stesso, i propri cari e i propri beni – ha dichiarato Damiani -. Siamo partiti dal presupposto che chi si trovi in determinate situazioni non è sempre in grado di «dosare» la propria condotta».
Il disegno di legge, in un solo articolo, prevede l'aggiunta del seguente comma all'art. 55 del codice penale: «La colpa è esclusa quando l'eccesso riguardante la misura della necessità di difesa o della proporzione, o i limiti cronologici dell'attualità dell'offesa, sia dovuto, sulla base della valutazione di tutte le circostanze del caso concreto e di quelle ragionevolmente prevedibili, al condizionamento psicologico determinato dal comportamento di colui verso il quale la reazione sia diretta». Nel nostro ordinamento la legittima difesa è prevista dall'art. 52 del codice penale, come non punibilità di chi abbia commesso il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, a condizione che la reazione sia proporzionata all'offesa.
«Una riforma voluta dal governo Berlusconi nel marzo 2006 mirava a garantire al soggetto ingiustamente aggredito nel proprio domicilio una maggiore tutela, ampliando i margini di legittimità della reazione in considerazione della maggiore gravità di un'aggressione domiciliare e, soprattutto, del diverso turbamento che ne deriva, certamente più intenso e idoneo a impedirgli una ponderata valutazione della portata della reazione. Come previsto per esempio negli ordinamenti di Francia, Regno Unito e Germania – continua Damiani. I suoi effetti, tuttavia, sono stati vanificati dalla interpretazione giurisprudenziale, a causa dell'attuale formulazione dell'articolo 55 del codice penale, dedicato all'eccesso colposo, secondo il quale quando si eccedano colposamente i limiti stabiliti dalla legge, si applicano le disposizioni sui delitti colposi, per cui la reazione viene comunque imputata a titolo di colpa. Ma l'essenza oggettiva della colpa nel nostro ordinamento, come noto, è costituita da imprudenza, imperizia o negligenza, ed è arduo pretendere da chi sia costretto a difendersi in determinati contesti, magari in casa propria, di notte, al buio, di mantenere una reazione misurata, diligente, appropriata. Il limite dell'articolo 55 del codice penale è che non si occupa affatto dei motivi dell'eccesso, per cui chi reagisce in stato di comprensibile panico indotto dalla virulenza dell'aggressione, cagionando la morte dell'aggressore, è punibile per omicidio colposo al pari di chi ecceda per collera.
Occorre invece recuperare la distinzione, già nota alla dottrina tedesca, e conferire rilevanza anche alle motivazioni. Tra l'altro, la norma che si propone di introdurre nel testo dell'articolo 55 si limita a «scusare» la condotta e non l'oggettiva illiceità, lasciando comunque aperta la strada ad eventuali azioni in sede civile».
Il disegno di legge, in un solo articolo, prevede l'aggiunta del seguente comma all'art. 55 del codice penale: «La colpa è esclusa quando l'eccesso riguardante la misura della necessità di difesa o della proporzione, o i limiti cronologici dell'attualità dell'offesa, sia dovuto, sulla base della valutazione di tutte le circostanze del caso concreto e di quelle ragionevolmente prevedibili, al condizionamento psicologico determinato dal comportamento di colui verso il quale la reazione sia diretta». Nel nostro ordinamento la legittima difesa è prevista dall'art. 52 del codice penale, come non punibilità di chi abbia commesso il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, a condizione che la reazione sia proporzionata all'offesa.
«Una riforma voluta dal governo Berlusconi nel marzo 2006 mirava a garantire al soggetto ingiustamente aggredito nel proprio domicilio una maggiore tutela, ampliando i margini di legittimità della reazione in considerazione della maggiore gravità di un'aggressione domiciliare e, soprattutto, del diverso turbamento che ne deriva, certamente più intenso e idoneo a impedirgli una ponderata valutazione della portata della reazione. Come previsto per esempio negli ordinamenti di Francia, Regno Unito e Germania – continua Damiani. I suoi effetti, tuttavia, sono stati vanificati dalla interpretazione giurisprudenziale, a causa dell'attuale formulazione dell'articolo 55 del codice penale, dedicato all'eccesso colposo, secondo il quale quando si eccedano colposamente i limiti stabiliti dalla legge, si applicano le disposizioni sui delitti colposi, per cui la reazione viene comunque imputata a titolo di colpa. Ma l'essenza oggettiva della colpa nel nostro ordinamento, come noto, è costituita da imprudenza, imperizia o negligenza, ed è arduo pretendere da chi sia costretto a difendersi in determinati contesti, magari in casa propria, di notte, al buio, di mantenere una reazione misurata, diligente, appropriata. Il limite dell'articolo 55 del codice penale è che non si occupa affatto dei motivi dell'eccesso, per cui chi reagisce in stato di comprensibile panico indotto dalla virulenza dell'aggressione, cagionando la morte dell'aggressore, è punibile per omicidio colposo al pari di chi ecceda per collera.
Occorre invece recuperare la distinzione, già nota alla dottrina tedesca, e conferire rilevanza anche alle motivazioni. Tra l'altro, la norma che si propone di introdurre nel testo dell'articolo 55 si limita a «scusare» la condotta e non l'oggettiva illiceità, lasciando comunque aperta la strada ad eventuali azioni in sede civile».
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