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La città
Disposta a Barletta l’ordinanza “anti botti” fino al 6 gennaio 2026
«Si invitano i cittadini ad acquistare artifici pirotecnici solo presso rivenditori autorizzati e a non raccogliere botti inesplosi»
Barletta - mercoledì 31 dicembre 2025
10.13 Comunicato Stampa
Con una propria Ordinanza il Sindaco Cosimo Cannito ha disposto fino al 6 Gennaio 2026 per ogni tipo di esercizio commerciale il divieto di vendita al pubblico di articoli pirotecnici di categoria F3 e F4 definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all'uso esclusivo di persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti pirotecnici del tipo "petardo" e del tipo "razzo".
In particolare, è vietata la vendita di quei prodotti che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo, mentre sono esclusi da tale divieto i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo, lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose.
Nella Ordinanza viene raccomandato ai commercianti autorizzati di esporre tutte le informazioni sulla pericolosità insita comunque in tali prodotti e la necessità che vengano usati in modo appropriato mentre si invitano i Cittadini ad acquistare artifici pirotecnici solo presso rivenditori autorizzati ed a non raccogliere botti inesplosi né di riaccenderli.
La inosservanza della Ordinanza comporterà la applicazione di sanzioni amministrative fino a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico illecitamente detenuto con la successiva confisca e la applicazione di quanto previsto dalla legge per i rivenditori autori della vendita di botti illegali.
In particolare, è vietata la vendita di quei prodotti che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo, mentre sono esclusi da tale divieto i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo, lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose.
Nella Ordinanza viene raccomandato ai commercianti autorizzati di esporre tutte le informazioni sulla pericolosità insita comunque in tali prodotti e la necessità che vengano usati in modo appropriato mentre si invitano i Cittadini ad acquistare artifici pirotecnici solo presso rivenditori autorizzati ed a non raccogliere botti inesplosi né di riaccenderli.
La inosservanza della Ordinanza comporterà la applicazione di sanzioni amministrative fino a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico illecitamente detenuto con la successiva confisca e la applicazione di quanto previsto dalla legge per i rivenditori autori della vendita di botti illegali.
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