.jpg)
Calcio
Barletta Calcio, ricorso accolto: ridotta l'ammenda della Disciplinare
Si chiude la vicenda legata al deferimento: 500 euro di multa per club e patron Tatò
Barletta - martedì 11 febbraio 2014
14.06
Pena dimezzata per il Barletta Calcio in merito al deferimento del 13 dicembre scorso, che il Procuratore Federale aveva fatto alla Commissione Disciplinare Nazionale per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), para-grafo VI), rivolto al presidente Roberto Tatò e al club biancorosso (violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S): nella riunione di venerdì 7 febbraio il ricorso presentato dal sodalizio biancorosso- curato dallo studio Legale Grassani Urbinati & Associati- presso la Corte di Giustizia Federale è stato infatti "parzialmente accolto e per l'effetto, riduce la sanzione della ammenda inflitta alla reclamante e al signor Tatò Roberto a € 500,00 ognuna", per una multa dimezzata rispetto ai 2000 euro complessivi sanciti nella prima seduta.
La commissione, composta dal Presidente Artico e dai componenti Clementi, Tobia, Cicchelli, Purificato, dagli assistenti Menegali, Cresta e dai collaboratori Floriddia e Terra aveva sanzionato il 9 gennaio il sodalizio di via Vittorio Veneto, reo di aver violato l'articolo 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 85 delle NOIF, lett. C) par. VI). Il presidente biancorosso Tatò non avrebbe utilizzato il bonifico bancario indicato in sede di ammissione al campionato di competenza al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato. Il parziale accoglimento del ricorso chiude così di fatto la vicenda con una minima ammenda, come spiegato a dicembre ai nostri microfoni dall'avvocato Mattia Grassani.
(Twitter: @GuerraLuca88)
La commissione, composta dal Presidente Artico e dai componenti Clementi, Tobia, Cicchelli, Purificato, dagli assistenti Menegali, Cresta e dai collaboratori Floriddia e Terra aveva sanzionato il 9 gennaio il sodalizio di via Vittorio Veneto, reo di aver violato l'articolo 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 85 delle NOIF, lett. C) par. VI). Il presidente biancorosso Tatò non avrebbe utilizzato il bonifico bancario indicato in sede di ammissione al campionato di competenza al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato. Il parziale accoglimento del ricorso chiude così di fatto la vicenda con una minima ammenda, come spiegato a dicembre ai nostri microfoni dall'avvocato Mattia Grassani.
(Twitter: @GuerraLuca88)
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Barletta 







.jpg)
