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Politica

Il Comune di Barletta ultimo in Italia secondo "La Bussola della Trasparenza"

Presentata un'interrogazione consiliare al sindaco Cascella

"La Bussola della Trasparenza", iniziativa del progetto Magellano, messo in campo dal Ministero della Pubblica Amministrazione, ha posizionato il Comune di Barletta tra quelli all'ultimo posto per la trasparenza del proprio sito web. Lo si evince dall'ultimo monitoraggio effettuato dal sito, il 14 ottobre scorso, e dalla verifica in tempo reale, che qualunque utente può fare, accedendo al sito www.magellanopa.it/bussola/. Il risultato produce così l'ultimo posto in classifica, secondo "La Bussola della Trasparenza", per il sito della nostra Amministrazione Comunale, così come per quello di molti altri comuni d'Italia.

"E' opportuno inserire in home page un link, denominato "Amministrazione Trasparente" - è il suggerimento riportato nella suddetta ricerca - che riporti ad una sezione dedicata, in accordo con quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33/2013". Sul sito istituzionale del nostro Comune non troviamo in home page tale sezione, come indicato, ma la sezione "Trasparenza e Valutazione Merito".

Nella Bat, risultano soddisfare l'indicatore della ricerca: il sito della provincia, e dei comuni di Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Trinitapoli. In Puglia, tutti i siti delle province, tranne quella di Foggia. Tra i comuni pugliesi capoluoghi di provincia, non soddisfano l'indicatore, oltre ai siti istituzionali di Barletta e Trani, anche quello del comune di Taranto.

Sulla questione intervengono oggi i consiglieri comunali delle opposizioni di centro-destra, Giovanni Alfarano, Dario Damiani, Rossella Piazzolla, Giuseppe Losappio (Pdl), Flavio Basile e Ruggiero Dicorato (Adesso Puoi – Alfarano), Gennaro Cefola (Nuova Generazione), Francesca Dascoli (Alfarano per Barletta): «Abbiamo presentato un'interrogazione consiliare al sindaco Cascella. Il decreto legislativo 33/2013 ha, difatti, previsto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni relative alle pubbliche amministrazioni, prevedendo ulteriori obblighi nella pubblicazione di dati ed adempimenti. La nuova normativa imponeva, inoltre, che entro luglio dell'anno corrente le pubbliche amministrazioni, raggruppate in categorie e classificate in base a specifici parametri, pubblicassero tutti i documenti riguardanti bilanci, incarichi, presenze, retribuzioni, posizioni organizzative, performance, premi, pagamenti, società partecipate ed altri dati. Tutto questo, ad oggi, non è ancora avvenuto. E' per questo motivo che intendiamo conoscere le ragioni del mancato adempimento, i tempi entro i quali il Comune intende regolarizzare la propria posizione e se per il procedimento in questione si sia provveduti alla nomina di un responsabile della trasparenza».

A tal proposito, è utile citare l'art. 43 del Decreto, che riguarda il "Responsabile per la trasparenza", e così recita:

1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza (come da Decreto sindacale in allegato, l'incarico dal 17 ottobre è ricoperto dal neo-segretario generale, dott. Giovanni Porcelli ndr), di seguito «Responsabile», e il suo nominativo e' indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'. Il responsabile svolge stabilmente un'attivita' di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorita' nazionale anticorruzione e, nei casi piu' gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.
3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.
5. In relazione alla loro gravita', il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresi' gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.
Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013

Art. 13 : Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilita' e comprensibilita' dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Art. 14: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
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