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Politica

Cosa succederà ai rifiuti in Puglia

La relazione del consigliere Caracciolo sul ddl che modifica la legge regionale

È stata affidata al presidente della V Commissione, Filippo Caracciolo, la relazione introduttiva alla discussione in Aula consiliare sul Disegno di legge n. 128 del 14/07/2016 "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale n. 24/2012 Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali".

"Il disegno di legge all'ordine del giorno – ha spiegato Caracciolo - si propone la finalità di introdurre una nuova governance della gestione del ciclo dei rifiuti che possa portare a compimento il piano regionale dei rifiuti vigente e comunque che possa definitivamente realizzare tutta l'impiantistica per la chiusura del ciclo dei rifiuti". È noto che l'attuale struttura del governo del ciclo dei rifiuti si fonda sull'individuazione di ambiti territoriali ottimali di dimensione provinciale e di ambiti territoriali sub provinciali finalizzati all'organizzazione dei servizi di raccolta spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani. La struttura così delineata ha però mostrato sin dalla sua prima applicazione alcune criticità nel raggiungimento delle finalità attribuite dalla normativa agli organi di governo (OGA ed ARO). In particolare, gli OGA, ai quali sono attribuite le competenze relative all'impiantistica, hanno presentato delle criticità riconducibili all'assenza di personalità giuridica degli Organi, costituiti con convenzione e pertanto non dotati di autonomia tecnico giuridica , amministrativa e contabile, ed inoltre a problematiche gestionali e decisionali negli organo assembleari dei Comuni che hanno di fatto impedito la realizzazione dell'impiantistica necessaria per la chiusura del ciclo. A tali problematiche si aggiungono le criticità attinenti alla struttura tecnico-amministrativa degli OGA.

Da una ricognizione effettuata presso ogni singolo ambito territoriale ottimale emerge con evidenza una carenza impiantistica sia per quanto concerne il rifiuto urbano indifferenziato sia per il rifiuto urbano differenziato in particolare della frazione organica. Gli organi di governo a cui sono attribuiti i compiti di organizzazione e gestione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU, gli ARO, hanno manifestato alcune criticità nel perseguimento delle finalità prescritte dalla normativa, principalmente di natura temporale. Nello specifico, così come descritto per gli OGA, gli ARO sono stati costituiti mediante convenzione ex art. 30 TUEL presentando delle problematiche legate alla tempistica di attuazione della normativa regionale e, in alcuni casi, all'attivazione delle procedure di affidamento dei servizi unitari, caratterizzati da adempimenti tecnico-amministrativi complessi per gli ARO, nella maggior parte dei casi privi di personalità giuridica e pertanto aventi le stesse restrizioni dell'OGA. Inoltre, ulteriori criticità dell'impianto normativo attuale sono rappresentate dall'assenza di una norma transitoria per l'affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello comunale, nelle more dell'avvio dei servizi unitari di ARO, la quale di fatto ha indotto i Comuni ad interpretazioni erronee della normativa vigente in materia di contratti pubblici in combinato con la normativa regionale. Risulta necessario, inoltre, in linea con le pronunce della Corte Costituzionale che i poteri sostitutivi attribuiti alla Regione nei confronti degli ARO inadempienti siano esplicitati dalla legge regionale con definizione dei presupposti sostanziali e procedurali tesi al rispetto dell'autonomia locale ai sensi dell'articolo 114 della Carta Costituzionale.

Per far fronte alle gravi criticità rappresentate, il Presidente ha proceduto con proprio decreto n. 114 in data 29.2.1016 al Commissariamento di tutti gli Organi di Governo nelle more della modifica della legge regionale con specifico riferimento alla governance della gestione del ciclo dei rifiuti. Tale modifica risulta non differibile anche in considerazione dell'ulteriore criticità che ha interessato la provincia di Brindisi, oggetto di misure straordinarie per lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati dal giorno 12 luglio 2016 presso gli impianti di recupero di energia ubicati in Emilia Romagna in forza di quanto disposto dall' art. 35 comma 6 d. l. n. 133/2014 convertito in legge n. 164/2014 c.d. " sblocca Italia " e comunque anche in virtù della disponibilità del Presidente della Regione Emilia Romagna. Pertanto il presente disegno di legge modifica innanzi tutto la perimetrazione dell'ambito territoriale ottimale individuando il territorio regionale, quale dimensione ottimale per consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, e conseguentemente modifica anche l'organo di governo e l'assetto organizzativo dello stesso, istituendo l'Agenzia regionale che avrà i compiti propedeutici all'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani in modo da consentirne la chiusura del ciclo. L'introduzione di questa misura consente di perseguire le finalità della normativa vigente concernente l'omogeneizzazione degli standard tecnici ed economici dei servizi attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti urbani, nonché la costituzione di un Ente, ovvero l'Agenzia, dotato di una struttura tecnico-amministrativa dedicata alla realizzazione dell'impiantistica, alla disciplina dei flussi di rifiuti ed all'espletamento delle procedure di affidamento, le cui modalità saranno individuate dai Comuni nelle forme previste dalla normativa vigente. Tale impianto normativo, tra l'altro, mira a ottimizzare l'attività gestionale relativa all'affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, attraverso l'attribuzione all'Agenzia dei compiti attinenti all'espletamento degli affidamenti dei servizi predetti, consentendo in tal modo una forma di controllo delle procedure più organica, unica e a tutela della concorrenza e trasparenza nel rispetto delle normative nazionali vigenti nonché delle determinazioni delle Autorità competenti di controllo.

In riferimento ai poteri sostitutivi vengono introdotte le modalità di espletamento degli stessi da parte dei Commissari ad acta, nominati con deliberazione di Giunta regionale, al fine di consentire forme di consultazione idonee a favore dei Comuni, titolari delle funzioni relative ai servizi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, limitando l'adozione di atti monocratici. In relazione all'impiantistica ed alla disciplina dei flussi, il presente disegno di legge prevede l'attivazione immediata dell'Agenzia, quale accorpamento degli OGA aventi dimensione provinciale, e già commissariati, la cui gestione nel breve-medio periodo sarà affidata ad un Commissario ad acta nominato con decreto dal Presidente della Giunta Regionale, il quale espleterà le funzioni attinenti all'attivazione dell'Agenzia, quali la costituzione degli organi previsti e della struttura tecnico-amministrativa al fine di consentire il pieno funzionamento a regime dell'Ente per assolvere agli indirizzi del Consiglio di Bacino e dell'Assemblea dei delegati, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto; inoltre al Commissario sono demandate le funzioni attribuite con Decreto n. 114 del ai Commissari degli OGA, nonché i compiti attribuiti all'Agenzia dal presente disegno di legge.

Tale disposizione rappresenta una misura di accelerazione dell'avvio della nuova governance volta a strutturare l'Agenzia, rendendola operativa nel breve termine per i Comuni titolari delle funzioni, nonché a dare immediata attuazione al PRGRU estinguendo le criticità presenti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani nel territorio regionale. Infine viene istituita la gestione stralcio per la formale cessazione dei Consorzi ex ATO soppressi e per consentire una trattazione organica e completa della situazione debitoria e creditoria degli Enti citati.
  • Filippo Caracciolo
  • Emergenza rifiuti
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