Tribunale Martello giudice Procura
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Cronaca

Incidente nei pressi di Ippocampo, le precisazioni

Verificata l'assoluta innocenza del barlettano citato

Riceviamo e volentieri pubblichiamo, in forma integrale, la nota estesa dall'avvocato Michele Cianci a precisazione di un fatto di cronaca risalente allo scorso giugno.

«Egregio direttore, Le comunico che in data 23.02.20017, il GUP del Tribunale di Foggia, Dott.ssa Elena Carusillo, ha pubblicato la sentenza, allegata alla presente, con la quale l'imprenditore Vurro Pasquale, per mezzo del sottoscritto difensore, ha concordato la pena con il PM di udienza, dott.ssa Guisotti nella misura di mesi otto di reclusione, pena sospesa nei termini di legge, riconoscendogli il solo art.589 bis, comma 1° nonché la diminuente del concorso nel reato con la vittima, ai sensi dell'art. 589 bis, comma settimo, c.p.».

«Spiego meglio i fatti. In data 24.06.2016, di sera, al buio, lungo la strada provinciale 141 Zapponeta-Manfredonia, il sig. Vurro Pasquale si imbatté in un pedone che percorreva di spalle, vestito di colore scuro e senza giubbotto catarifrangente, sul suo stesso senso di marcia la strada. L'impatto fu inevitabile ed il sig. Affenita Angelo morì sul colpo, a causa di una serie di equivoci, la Vostra testata scrisse che il sinistro avveniva a causa della guida da parte di Vurro in stato di alterazione psico-fisica, per aver assunto sostanza stupefacente ("Sotto effetto di droghe investe ed uccide un uomo" ed altri titoli dello stesso genere) ipotizzando, così, il reato più grave di guida sotto l'effetto si sostanza stupefacente che prevede una pena da otto a dodici anni. Finalmente, con la sentenza del GUP di Foggia, si è verificata l'assoluta innocenza del sig. Vurro Pasquale, in ordine a quanto riportato dai mass media, l'unica responsabilità gli deriva dal fatto di aver superato di poco il limite di velocità di 50 Km/h e si è constatato un concorso di colpa da parte della vittima che ha contravvenuto l'art.190 del codice della strada che impone l'obbligo da parte dei pedoni "...di circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione…", è stato concausa del funesto evento».
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