
Politica
Ambulatorio Popolare, interviene l'ex sindaco di Barletta Raffaele Fiore
La nota integrale
Barletta - venerdì 2 ottobre 2026
11.39
Sulla questione dell'Ambulatorio Popolare interviene l'avv. Raffaele Fiore, già sindaco di Barletta, con una lunga riflessione di carattere giuridico e amministrativo. Al centro della sua nota c'è l'articolo 118 della Costituzione e, in particolare, il principio di sussidiarietà orizzontale, che secondo Fiore riconosce ai cittadini la possibilità di promuovere autonomamente attività di interesse generale. Di seguito la nota integrale
«Provo a porgere elementi di chiarezza sulla questione dell'Ambulatorio Popolare, riguardo alla quale più di qualcuno ha detto la propria, con poca cognizione di causa. L'articolo 118 ultimo comma della Costituzione recita: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Provincie e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà".
E' la così detta "sussidiarietà orizzontale", codificata in una norma costituzionale, che, come tale, ha valore superiore a quello di tutte le altre disposizioni in materia. E' anche una norma precettiva, la cui attuazione, ed è qui la rivoluzione legislativa, non dipende dalle istituzioni pubbliche, ma dai cittadini, legittimati, come tali, ad assumere iniziative, proprio come ha fatto in città l'Ambulatorio Popolare. Varata nel 2001 con la riforma del titolo V della Costituzione, la "sussidiarietà orizzontale" rappresenta, per migliaia di cittadini e per le loro organizzazioni, il riconoscimento costituzionale delle attività che svolgono da decenni. Politicamente e culturalmente la norma costituzionale considerata si è immessa nel positivo protagonismo della cittadinanza attiva, che già dagli anni '70 è impegnata nei comparti più vari: salute, acqua, mare e coste, aria pulita, consumi alimentari, emergenza climatica, rischio idrogeologico, decoro urbano, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, verde, solidarietà sociale ecc.
La carica innovativa del principio di sussidiarietà orizzontale, come già si è detto, sta nella inversione del flusso politico-amministrativo del potere, non più dalla pubblica autorità verso i cittadini, ma esattamente al contrario e, ciò che costituisce una ulteriore importante evoluzione normativa, con la parte pubblica e la parte privata in condizione di parità. I cittadini sono quindi liberi di promuovere iniziative, che diventano produttrici di diritti e fonti viventi di diritto costituzionale ed amministrativo, senza che la pubblica amministrazione possa impedirlo. Deve trattasi ovviamente di iniziative dei cittadini, quelle tutelate dal principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, che non sottendono interessi egoistici, bensì il perseguimento di obiettivi ed interessi generali. Nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale si inseriscono i "beni comuni", che ad essa danno concretezza e sostanza.
Superandosi, infatti, il concetto giuridico di "bene" di cui all'art. 810 del codice civile, sia i beni privati che i beni pubblici, fatta eccezione, quanto a questi ultimi, per quelli funzionali a bisogni essenziali ed irrinunziabili della comunità di riferimento, sono da considerare e qualificare "beni comuni" allorchè si pongano in chiave strumentale rispetto ad iniziative dei cittadini, in forma singola o associata, per soddisfare , attraverso il loro uso condiviso, bisogni di carattere generale, che spaziano dall'attuazione di diritti già riconosciuti al riconoscimento di nuovi diritti , tutti funzionali al benessere della collettività ed all'esercizio dei diritti 1 fondamentali della persona. Ad iniziare dal Comune di Bologna, già nel 2014, quattrocento città, e quasi tutte le provincie italiane, hanno varato i " Regolamenti", che disciplinano i modi di fruizione dei "beni comuni".
Il Comune di Barletta si avvia ad approvare il proprio Regolamento in questi giorni, in Consiglio Comunale, sulla spinta del "Gruppo di Associazioni" ed anche dell'Ambulatorio Popolare, soggetti che hanno felicemente dialogato con la Commissione Affari Istituzionali, i cui membri, ed in particolare la Presidente, hanno mostrato forte interesse, avendo colto la fruibilità dei "beni comuni" ad opera appunto di qualunque cittadino, in forma singola ed associata, senza bandiere e barriere ideologiche. I "Patti di Collaborazione" stipulati tra cittadini ed amministrazioni pubbliche, che rappresentano lo strumento normativo che definisce diritti ed obblighi di tutte le parti, pubbliche e private, coinvolte nel processo di cura e gestione dei " beni comuni", hanno superato in Italia il numero di diecimila ed hanno riguardato, tra le finalità numerosissime da perseguire anche: il miglioramento, il decoro e la valorizzazione di spazi della città, la manutenzione di spazi verdi, l'organizzazione di servizi per specifici bisogni (es. portatori di handicap e malati terminali) ecc…
Gli interventi sui media locali, compreso quello di qualche collega, che hanno anacronisticamente invocato la supremazia della autorità pubblica nella regolamentazione dei beni pubblici, sono il portato di una cultura politica e giuridica evidentemente inattuale e superata da gran tempo. L'Ambulatorio Popolare, qui a Barletta, con la sua attività pubblica e non clandestina, generosa ed altruistica, rappresentata dalla cura di persone "senza distinzione di sesso, razza, di lingua di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" come recita la nostra Costituzione, oltre che dalla cura di un pezzo di città, esercita un diritto costituzionalmente garantito dall'indicato articolo 118, ultimo comma, della Costituzione.
Nel Regolamento di prossimo varo da parte del Consiglio Comunale, il diritto dell'Ambulatorio Popolare, così come quello di ogni altro cittadino, in forma singola ed associata, e per qualsivoglia bene, pubblico o privato, che sia asservito alla causa, troverà non già il suo riconoscimento, che è tutelato dalla previsione della Carta costituzionale, bensì la normativa che ne regola l'esercizio, in modo paritario, ad opera della parte pubblica e di quella privata. La faziosità ideologica, a modesto avviso dello scrivente, ha indotto alcuni ad un abbaglio giuridico nel ritenere abusivo ed illegittimo l'operato dell'Ambulatorio Popolare, protagonista, nell'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, di una meritoria attività, di interesse generale, solidale, filantropica ed utile per persone e beni della collettività».
«Provo a porgere elementi di chiarezza sulla questione dell'Ambulatorio Popolare, riguardo alla quale più di qualcuno ha detto la propria, con poca cognizione di causa. L'articolo 118 ultimo comma della Costituzione recita: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Provincie e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà".
E' la così detta "sussidiarietà orizzontale", codificata in una norma costituzionale, che, come tale, ha valore superiore a quello di tutte le altre disposizioni in materia. E' anche una norma precettiva, la cui attuazione, ed è qui la rivoluzione legislativa, non dipende dalle istituzioni pubbliche, ma dai cittadini, legittimati, come tali, ad assumere iniziative, proprio come ha fatto in città l'Ambulatorio Popolare. Varata nel 2001 con la riforma del titolo V della Costituzione, la "sussidiarietà orizzontale" rappresenta, per migliaia di cittadini e per le loro organizzazioni, il riconoscimento costituzionale delle attività che svolgono da decenni. Politicamente e culturalmente la norma costituzionale considerata si è immessa nel positivo protagonismo della cittadinanza attiva, che già dagli anni '70 è impegnata nei comparti più vari: salute, acqua, mare e coste, aria pulita, consumi alimentari, emergenza climatica, rischio idrogeologico, decoro urbano, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, verde, solidarietà sociale ecc.
La carica innovativa del principio di sussidiarietà orizzontale, come già si è detto, sta nella inversione del flusso politico-amministrativo del potere, non più dalla pubblica autorità verso i cittadini, ma esattamente al contrario e, ciò che costituisce una ulteriore importante evoluzione normativa, con la parte pubblica e la parte privata in condizione di parità. I cittadini sono quindi liberi di promuovere iniziative, che diventano produttrici di diritti e fonti viventi di diritto costituzionale ed amministrativo, senza che la pubblica amministrazione possa impedirlo. Deve trattasi ovviamente di iniziative dei cittadini, quelle tutelate dal principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, che non sottendono interessi egoistici, bensì il perseguimento di obiettivi ed interessi generali. Nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale si inseriscono i "beni comuni", che ad essa danno concretezza e sostanza.
Superandosi, infatti, il concetto giuridico di "bene" di cui all'art. 810 del codice civile, sia i beni privati che i beni pubblici, fatta eccezione, quanto a questi ultimi, per quelli funzionali a bisogni essenziali ed irrinunziabili della comunità di riferimento, sono da considerare e qualificare "beni comuni" allorchè si pongano in chiave strumentale rispetto ad iniziative dei cittadini, in forma singola o associata, per soddisfare , attraverso il loro uso condiviso, bisogni di carattere generale, che spaziano dall'attuazione di diritti già riconosciuti al riconoscimento di nuovi diritti , tutti funzionali al benessere della collettività ed all'esercizio dei diritti 1 fondamentali della persona. Ad iniziare dal Comune di Bologna, già nel 2014, quattrocento città, e quasi tutte le provincie italiane, hanno varato i " Regolamenti", che disciplinano i modi di fruizione dei "beni comuni".
Il Comune di Barletta si avvia ad approvare il proprio Regolamento in questi giorni, in Consiglio Comunale, sulla spinta del "Gruppo di Associazioni" ed anche dell'Ambulatorio Popolare, soggetti che hanno felicemente dialogato con la Commissione Affari Istituzionali, i cui membri, ed in particolare la Presidente, hanno mostrato forte interesse, avendo colto la fruibilità dei "beni comuni" ad opera appunto di qualunque cittadino, in forma singola ed associata, senza bandiere e barriere ideologiche. I "Patti di Collaborazione" stipulati tra cittadini ed amministrazioni pubbliche, che rappresentano lo strumento normativo che definisce diritti ed obblighi di tutte le parti, pubbliche e private, coinvolte nel processo di cura e gestione dei " beni comuni", hanno superato in Italia il numero di diecimila ed hanno riguardato, tra le finalità numerosissime da perseguire anche: il miglioramento, il decoro e la valorizzazione di spazi della città, la manutenzione di spazi verdi, l'organizzazione di servizi per specifici bisogni (es. portatori di handicap e malati terminali) ecc…
Gli interventi sui media locali, compreso quello di qualche collega, che hanno anacronisticamente invocato la supremazia della autorità pubblica nella regolamentazione dei beni pubblici, sono il portato di una cultura politica e giuridica evidentemente inattuale e superata da gran tempo. L'Ambulatorio Popolare, qui a Barletta, con la sua attività pubblica e non clandestina, generosa ed altruistica, rappresentata dalla cura di persone "senza distinzione di sesso, razza, di lingua di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" come recita la nostra Costituzione, oltre che dalla cura di un pezzo di città, esercita un diritto costituzionalmente garantito dall'indicato articolo 118, ultimo comma, della Costituzione.
Nel Regolamento di prossimo varo da parte del Consiglio Comunale, il diritto dell'Ambulatorio Popolare, così come quello di ogni altro cittadino, in forma singola ed associata, e per qualsivoglia bene, pubblico o privato, che sia asservito alla causa, troverà non già il suo riconoscimento, che è tutelato dalla previsione della Carta costituzionale, bensì la normativa che ne regola l'esercizio, in modo paritario, ad opera della parte pubblica e di quella privata. La faziosità ideologica, a modesto avviso dello scrivente, ha indotto alcuni ad un abbaglio giuridico nel ritenere abusivo ed illegittimo l'operato dell'Ambulatorio Popolare, protagonista, nell'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, di una meritoria attività, di interesse generale, solidale, filantropica ed utile per persone e beni della collettività».
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Barletta .jpg)






