«A proposito della risoluzione del contenzioso Lidl», parla l'avvocato Francesco Mazzola

Il legale è difensore di Italia nostra in un procedimento contro il comune

martedì 24 febbraio 2026 14.25
«In qualità di cittadino, prima che di difensore della Onlus Italia Nostra nel procedimento pendente dinanzi al TAR Puglia – Bari contro il Comune di Barletta e la Lidl Italia s.r.l. (Procedimento n. 1089/21 RG), riguardante l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi che avevano autorizzato la realizzazione di un centro commerciale Lidl in adiacenza al fossato del castello di Barletta, sento la necessità ed il dovere di comunicare quanto segue». Così l'avvocato Francesco Mazzola, a margine della conferenza stampa a palazzo di città sulla questione Lidl.


Il 24 febbraio 2026 il Sindaco del Comune di Barletta ha tenuto una conferenza stampa in pompa magna per annunciare la conclusione del travagliato iter amministrativo e giudiziario, scaturito lo scorso 2021 dalla "vicenda Lidl". Nella sua esposizione il Sindaco ha affermato e ribadito più volte che tutti i contenziosi pendenti dinanzi al TAR Puglia Bari relativi alla vicenda in questione, sono stati definiti a seguito di rinunzia delle parti interessate, tant'è che, con grande sforzo ed impegno, gli uffici hanno raggiunto l'agognato accordo con la Lidl attraverso cui si è addivenuti, attraverso una permuta, ad uno scambio di suoli tra le due parti interessate, che ha visto il Comune conseguire un vantaggio economico di circa 300.000 euro

L'assessore al ramo, ha tenuto a precisare – giustamente – che la valutazione dei suoli è stata operata attraverso un tecnico terzo e sulla base di ciò che la legge prevede. Il problema, però, è duplice: capire quale sia il dato di partenza per la valutazione dei suoli e, nello specifico, del suolo (ex Dipaola) ceduto dalla Lidl al Comune; se l'intervento commerciale, nella sua dimensione progettuale, fosse realmente realizzabile ab origine.

E ci si spiega. In primo luogo non è affatto vero che tutti i contenziosi pendenti dinanzi al TAR Puglia Bari, siano stati definiti: il procedimento n. 1089/21 RG introitato dalla Onlus Italia Nostra è regolarmente pendente e sarà chiamato all'udienza del 28 aprile 2026.

Nessuno ha comunicato nulla alla parte ricorrente. In secondo luogo, nel corso del giudizio e dei rinvii concessi dalla ricorrente Onlus in attesa che si addivenisse ad una soluzione transattiva, l'allora Giudice Relatore aveva invitato perentoriamente i legali del Comune di Barletta e della Lidl, facendone dichiarazione in udienza, a coinvolgere direttamente nella definizione di quel giudizio, anche la parte ricorrente Italia Nostra, al fine di evitare – in ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse conseguente alla transazione tra Comune e Lidl – una pronuncia incidentale nel merito.

Una pronuncia incidentale nel merito, infatti, implicherebbe che il Tribunale si pronunci, ai fini della soccombenza virtuale, sulla fondatezza del ricorso e, in particolare, sui motivi di impugnazione non toccati dall'annullamento in autotutela del provvedimento autorizzatorio unico (PAU), riguardanti alcuni atti presupposti Tra questi atti presupposti vi è il condono edilizio riaperto (un caso unico in Italia) dopo circa 18 anni dalla sua definizione, sul presupposto di un precedente errore (smentito in prima battuta dall'allora Dirigente al ramo arch. Gianferrini) e che ha determinato la "scomparsa" dal sito, di 1.225,00 mq di superficie/volumi a destinazione esclusivamente industriale/artigianale e la integrale trasformazione di tale superficie (nonostante il parere contrario ed il diniego del precedente dirigente arch. Gianferrini) in superficie commerciale.

Un elemento questo condizionante, dal punto di vista progettuale, il dimensionamento e la realizzabilità di quell'intervento e dunque la valutazione del suolo. Una pronuncia nel merito, sia pure incidentale, potrebbe toccare alcuni nervi scoperti della vicenda. Ebbene, non solo il Comune di Barletta, disattendendo la sollecitazione del Giudice, non ha in alcun modo coinvolto la Onlus ricorrente nell'accordo generale – di tal che il giudizio non è affatto concluso – ma non ha inteso neppure dare riscontro alle reiterate istanze inoltrate dall'Associazione per la partecipazione al procedimento amministrativo finalizzato all'accordo e per l'accesso agli atti finalizzato a conoscerne lo stato.

Oggi apprendiamo che l'accordo è stato raggiunto e che, passando sulla testa di una parte del giudizio (quella ricorrente) "tutti i contenziosi" sarebbero stati definiti per intervenuta rinunzia. Probabilmente chi scrive si è perso qualcosa. O forse no.
Voglio solo ricordare – sebbene non si conosca il criterio utilizzato per la stima dei valori dei suoli, atteso l'omesso coinvolgimento della richiedente nel relativo procedimento di formazione – che la stima del suolo ex Lidl (oggi Comune) adiacente al Castello, dovrebbe essere stata effettuata partendo da quel presupposto (intera destinazione commerciale e non per circa metà, industriale) che, però, risulterebbe smentito dalla copiosa ed eloquente documentazione amministrativa agli atti del contenzioso tuttora pendente. Su tali presupposti e su altre questioni non di secondaria importanza, alla prossima udienza del 28 aprile 2026 sarà chiesta la decisione nel merito, il cui esito, se favorevole alle tesi della parte ricorrente, potrebbe rimettere in discussione la vicenda».