Strage Bari Nord, Regione ammessa come responsabile civile

È stata inoltre ammessa la costituzione di parte civile nei confronti della Società Ferrotramviaria S.P.A.

mercoledì 8 maggio 2019
Il Tribunale di Trani ha ammesso la Regione Puglia come responsabile civile nel processo sul disastro ferroviario che il 12 luglio 2016, sulla tratta tra Andria e Corato, causò la morte di 23 persone e il ferimento di altri 51 passeggeri. La Regione, quindi, che nel processo è costituita anche parte civile, potrebbe rispondere civilmente di eventuali danni come gli altri due enti già citati e ammessi, la società Ferrotramviaria, e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ferrotramviaria è imputata insieme con 17 persone fisiche, dipendenti e dirigenti dell'azienda pugliese di trasporti e del Mit, accusati, a vario titolo, di disastro ferroviario, omicidio plurimo colposo, lesioni gravi colpose, omissione dolosa di cautele, violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e falso. Secondo la magistratura tranese l'incidente fu causato da un errore umano, ma sono ritenuti responsabili anche coloro che non avrebbero vigilato sulla sicurezza della tratta a binario unico.

All'odierna udienza del processo relativo al disastro ferroviario del 12 luglio 2016, con ordinanza del Tribunale penale di Trani in composizione collegiale (pres. dott. ssa Giulia Pavese, giudici dott.sse Paola Angela De Santis e Filomena Sara De Rosa) è stata inoltre accolta l'istanza formulata dal difensore dell'A. C. U. Onlus -Associazione Consumatori ed Utenti- il prof. avv. Giuseppe Losappio (del foro di Trani) di estendere la costituzione di parte civile anche nei confronti della Società Ferrotramviaria S.P.A imputata ai sensi del d.lgs. 231/2001.

«Si tratta di una decisione pressoché inedita e comunque molto innovativa che ribalta un indirizzo giurisprudenziale ribadito dalla Cassazione, dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia Europea. La questione presenta un elevato grado di complessità, ma in estrema sintesi il Tribunale ha ritenuto che l'assenza di un esplicito riferimento alla persona offesa e alla parte civile nel testo del d.lgs. 231/2001 non è affatto sintomatica della volontà del legislatore di escludere l'ammissibilità della costituzione del soggetto danneggiato nei confronti dell'ente»commenta l'avv. Losappio.

Secondo il legale «prevale la disposizione dell'art. del d.lgs. 231/2001 secondo «per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi si osservano ... in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271», ivi comprese le regole relative alla costituzione di parte civile».