Questione "seduta deserta", seconda convocazione legittima

Il Segretario Guglielmi: «Sgomberare il campo da equivoci»

venerdì 29 aprile 2016
«In risposta ad articoli di stampa e interviste rilasciate da alcuni rappresentanti politici, è necessario fornire i seguenti chiarimenti al fine di illustrare le ragioni che – in applicazione del vigente quadro normativo – hanno condotto alla dichiarazione di "seduta deserta" del Consiglio comunale convocato per la mattinata di quest'oggi».

Dopo l'allontanamento dell'aula consiliare dei componenti l'opposizione, giunge la precisazione ufficiale alla redazione di BarlettaViva a firma del Presidente del Consiglio comunale Carmela Peschechera e del Segretario generale Anna Maria Guglielmi, che di fatto conferma le nostre deduzioni.

«L'art. 38 comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali, varato con D. Lgs. n. 267/2000, rinvia alla disciplina regolamentare il funzionamento dei consigli comunali - precisano gli organi istituzionali - anche per ciò che concerne il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, "prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco[…]". La previsione legislativa in parola è stata recepita dall'art. 24 del Regolamento di Consiglio del Comune di Barletta. La fattispecie che, quest'oggi, ha condotto alla dichiarazione di "seduta deserta", si aggancia alla previsione ex art. 27 comma 3 del regolamento consiliare che consente a ciascun consigliere comunale di chiedere "in ogni momento" la verifica del numero legale».

«Una volta formulata ed accolta la richiesta del consigliere di minoranza Dario Damiani – prima ancora che fosse affrontata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno – il Presidente del consiglio comunale ha proceduto, come da regolamento, alla verifica del numero legale che è risultato pari a 9 consiglieri comunali presenti oltre al sindaco che, così come prevede la legge ed il regolamento, non va computato ai fini della determinazione del quorum strutturale richiesto per la validità della seduta. Stando così le cose e, si ribadisce, in applicazione del quadro normativo nazionale e locale, essendo venuto meno il numero minimo (undici) di presenti nel corso dell'adunanza, per gli argomenti rimasti da trattare si dichiarata deserta la seduta e gli stessi argomenti, in quanto non trattati, saranno oggetto della "seconda convocazione" del consiglio già fissata».

«Di tali circostanze si è dato atto nel verbale della seduta dichiarata deserta. Tanto si comunica al fine di sgomberare il campo da possibili equivoci interpretativi».