Propaganda elettorale, dalla Prefettura l'invito a rispettare le regole

Si chiude oggi la campagna elettorale, poi inizierà il silenzio per favorire un voto consapevole

venerdì 2 marzo 2018 0.22
Innanzitutto l'invito "alla scrupolosa osservanza della normativa" prima di richiamare norme e leggi che disciplinano la propaganda elettorale "affinché il confronto politico si svolga in un clima di serena e civile dialettica democratica". In vista delle elezioni politiche del 4 marzo prossimo, in cui si sceglieranno i deputati di Camera e Senato che daranno vita alla XVIII legislatura della Repubblica, presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani, si è tenuta una riunione, alla presenza di tutti i partiti in corsa nella competizione oltre ai rappresentanti dei 10 comuni della Bat, per mettere nero su bianco accordi sulla pubblicità in tempi di "par condicio".

Posto che siamo convinti che prima di siglare il verbale i rappresentati delle formazioni politiche lo abbiamo letto, pensiamo che un piccolo ripasso delle regole non possa che fare bene a tutti per evitare qualche atteggiamento furbetto. Ne riportiamo in maniera sintetica solo qualcuna, mentre i curiosi potranno trovare nel dettaglio il documento in Prefettura.

COMIZI. Il 2 febbraio ha avuto inizio la campagna elettorale, dallo stesso giorno si possono tenere riunioni. La scelta delle località dove dovranno svolgersi i comizi avverrà d'intesa tra i rappresentanti locali dei partiti o movimenti politici e l'Autorità di P.s. escludendo, per quanto possibile, quelle zone la cui l'occupazione potrebbe arrecare pregiudizio o intralcio al normale svolgimento della vita cittadina. Per i comizi si può installare un palco unico se c'è l'intesa tra i vari gruppi politici che poi si dividono anche le spese. In caso di mancata intesa, ogni partito o groppo politico potrà installare un palco a proprie spese. Sul palco è consentito l'utilizzo di strumenti audiovisivi. I comizi si possono svolgere tutti i giorni fino al 28 febbraio prossimo, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00; per le giornate dell'1 e 2 marzo, ultimi due giorni di campagna elettorale, si potrà derogare di un'ora, ossia fino alle ore 24.00, poi come prevede la legge dovranno terminare.

SILENZIO ELETTORALE. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione, pertanto sabato 3 e domenica 4 marzo, affinché non siano turbate le operazioni dei vari uffici elettorali e l'espressione del voto, la legge vieta alcune forme di propaganda, è pertanto fatto divieto di propaganda nel giorno precedente le operazioni di voto e nei pressi delle sedi dei seggi elettorali, nei giorni destinati alle votazioni (e vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali). In particolare, ai sensi dell'alt. 9 della legge 212/1956, è vietata l'affissione di nuovi stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda elettorale. A partire dalle ore 00.01 di sabato 3 marzo, non sono consentiti né comizi né riunioni di propaganda elettorale in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.

VOLANTINI E PROPAGANDA LUMINOSA MOBILE. Da venerdì 2 febbraio 2018 (30° giorno antecedente quello della votazione) sono vietati: il lancio (sparpagliare confusamente dall'alto) o il getto (buttar via in qualunque direzione) di volantini in luogo pubblico e aperto al pubblico. Si rammenta il divieto di distribuzione dei volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico; qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso in luogo pubblico (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc ), escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti; ogni forma di propaganda luminosa mobile.

PROPAGANDA MOBILE NON LUMINOSA E NON SONORA. E' autorizzato l'uso dei mezzi mobili riportanti il manifesto di propaganda elettorale dei candidati impegnati nella competizione elettorale, è vietata, invece, la sosta in piazze o strade del comprensorio cittadino dei suddetti mezzi mobili. In particolare, la pubblicità elettorale effettuata tramite le cd. vele è vietata in forma fissa essendo consentita soltanto in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. La sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente per un periodo non superiore ad un'ora.

DIVIETO DI PROPAGANDA FIGURATIVA O LUMINOSA A CARATTERE FISSO E A MEZZO ORGANI DI STAMPA ED EMITTENZA RADIOTELEVISIVA. Come già precisato è vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico ad esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. Al riguardo i rappresentanti dei partiti, gruppi, movimenti politici si impegnano alla puntuale osservanza delle disposizioni eli cui alla legge 22 febbraio 2000, n 28 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica durante la campagna elettorale, nonché delle prescrizioni contenute nel provvedimento 9 gennaio 2018 della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e quelle contenute nella Delibera n. 1/18/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recanti disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza della comunicazione attraverso i mezzi di informazione (Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11/01/2018).

AFFISSIONE MANIFESTI - STAMPATI E GIORNALI MURALI. La propaganda elettorale, mediante affissione, sarà svolta nei limiti e con la più scrupolosa osservanza delle norme. L'affissione di stampati, giornali o manifesti di propaganda elettorale deve avvenire esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune e assegnati ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste o gruppi di candidati.