Plesso di via Cafiero, i chiarimenti del Comune di Barletta

« Il nuovo intervento non determina alcuna trasformazione del territorio»

martedì 30 marzo 2021 18.56
Il Settore Politiche Attive di Sviluppo - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Barletta ha chiesto dei chiarimenti riguardanti il plesso in via Cafiero agli uffici del Settore edilizia Pubblica e Privata, che ha rilasciato l'atto endoprocedimentale del plesso commerciale sito in viale F.do Cafiero. «Il suo suolo - come specificato in una nota stampa firmata dal dirigente Donato Lamacchia - è finalizzato all'apertura di un esercizio commerciale, riconducibile a una media struttura del tipo M2 per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari».

«L'intervento - si legge nella nota - si configura come una ristrutturazione edilizia mediante la demolizione e ricostruzione dell'immobile ivi esistente, ricadendo in Area per Urbanizzazioni Secondarie del vigente Piano Regolatore Generale, ovvero insiste in area laddove sono sempre consentiti, in ogni loro variante, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, incluso le medie strutture di vendita di secondo livello».

«L'immobile da adibire all'esercizio dell'attività - si legge - possiede già la destinazione d'uso "commerciale", oltre che la disponibilità delle aree a parcheggio pertinenziale cosi come previsto dal Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 all'interno dello stesso comparto di intervento, pertanto, ai finì del rilascio del
provvedimento edilizia autorizzativo, l'intervento non integra alcun mutamento rilevante della destinazione d'uso in atto, ovvero non implica, alcun incremento (per utilizzo più estensivo) del carico urbanistico di zona e, conseguentemente, variazione degli standard previsti dallo stesso DM n. 1444/1968, nonché delle
dotazioni territoriali necessarie».

Ancora: «L'intervento di demolizione e ricostruzione è attuato nel rispetto della volumetria, sagoma, area di sedime, prospetti (o alzati), caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, destinazione d'uso e superficie di quello precedente già assentito, ovvero nel rispetto dei parametri tecnici imposti per gli edifici sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, come qui accade, sicché da integrare un intervento che non supera i limiti della ristrutturazione delineata dall'art. 3 del testo unico (cosiddetta leggera), con demolizione e ricostruzione di un immobile, e, dunque, un intervento che non va oltre il mero recupero dell'organismo edilizio esistente».

L'endoprocedimento n. 18/2020 è stato rilasciato il 15.12.2020 dagli uffici dei settori coinvolti nel pieno rispetto della normativa vigente (Piano Regolatore Generale ed il Regolamento Edilizio del Comune di Barletta - Legge regionale n. 24/2015 Codice del Commercio - Regolamento regionale 20 luglio 2020, n. Il -
Documento Strategico Comunale del Commercia - DPR n. 380/2001 - DPR n. 160/2010) e previa acquisizione dei seguenti atti: Autorizzazione in zona sismica n. 195/2020 del I0.Il.2020 (Pratica N. 2415/AUT), rilasciata dal Servizio Edilizia Sismica della Provincia di Barletta-Andria-Trani, allegata alla nota integrativa del 17.Il.2020. prot. n. 77916.

​«Tale intervento - si prosegue nella nota - è caratterizzato da un insieme sistematico di opere, strutturali e funzionali, tese al recupero e alla riqualificazione di una situazione dei luoghi in condizioni di dismissione, ovvero opere strumentali a obiettivi di rigenerazione urbana e di contenimento dell'uso del territorio, da attuarsi mediante l'innalzamento della sostenibilità energetico-ambientale, della qualità e della sicurezza edilizia dell'immobile, attività comprendenti la rimozione da parte delle costruzioni ivi esistenti, la realizzazione ed integrazione di impianti e servizi tecnologici volti all'efficientamento energetico, la realizzazione di opere di sistemazione esterna, di recinzione "a giorno" del suolo (sia lungo il fronte strada che lungo il confine con il fossato del Castello), nonché l'esecuzione di opere minori e lavori di finitura vari, tali da realizzare un edificio a destinazione d'uso commerciale, con annessa ed ampia area scoperta (così come risultante a seguito delle demolizioni ìvì previste) sistemazione a verde, viabilità ed a parcheggio privato al servizio dell'attività produttiva».

«In ultimo - si conclude nella nota - in merito al vincolo paesaggistico ed alla paventata necessità di una valutazione di impatto ambientale, è doveroso evidenziare che il D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i. individua nell'ambito delle strutture commerciali da assoggettare a VIA i "Centri Commerciali" cosi come definiti dall'art. 4 comma l lett. g) del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 e s.m.i. e, pertanto, trattandosi di media struttura di vendita, la stessa non è assoggettabile.

Atteso quanto sopra evidenziato appare evidente, anche ai non addetti ai lavori, che il nuovo intervento non determina alcuna trasformazione del territorio ma trattasi unicamente di mero recupero edilizio con la riqualificazione dell'intero comparto nel rispetto della destinazione d'uso in atto dell'immobile, al fine di consentire to svolgimento dell'attività richiesta dal soggetto privato, proprietario dell'immobile».