Barletta in campo al "Puttilli"? Divieto di vendita di alcolici durante la partita

Ordinanza comunale, provvedimento preso a seguito di nota del Commissariato

mercoledì 12 marzo 2014 10.54
A cura di Luca Guerra
«Divieto temporaneo ed eccezionale di somministrazione di alcolici e superalcolici, nonchè divieto assoluto di vendita di bevande in bottiglia di vetro di qualunque genere e in lattina, anche da consegnarsi in loco o per asporto in occasione dello svolgimento di partite di calcio relativa al campionato in corso (anno 2014) presso lo stadio "Cosimo Puttilli"». Prende il via così il testo del protocollo n. 14502 dell'11 marzo 2014 a firma del Comune di Barletta, precisamente del sindaco Pasquale Cascella. Un atto che arriva a seguito della nota del Commissariato di Pubblica Sicurezza del 21 febbraio 2014, riguardante episodi di aggressione di tifosi di squadre di calcio ospiti del Barletta, avvenuti «davanti ad alcuni bar nei pressi del campo sportivo»: proprio gli operatori commerciali di «esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, insistenti nelle zone limitrofe al "Puttilli» non saranno tenuti alla «chiusura dei locali durante lo svolgimento delle partite calcistiche».

La misura di prevenzione avrà valore immediato: chiaro l'intento dell'amministrazione comunale di ridurre le possibilità di assunzione di alcol da parte di chi frequenta il "Puttilli", e al tempo stesso la necessità di ridurre i problemi di ordine pubblico e incolumità che l'abbandono di contenitori di vetro e lattine può provocare. Un atto che arriva «coerentemente alle disposizioni dettate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive» conclude la nota di protocollo.Nel campionato in corso qualche disordine era stato evidenziato dopo la partita con il Lecce, ma da diverso tempo a Barletta la questione-tifo non arriva agli "onori" delle cronache. I commercianti che saranno colti in violazione dell'ordinanza subiranno la «sospensione dell'autorizzazione alla vendita».
(Twitter: @GuerraLuca88)
Protocollo n. 14502 dell'11 marzo 2014Divieto temporaneo ed eccezionale di somministrazione di alcolici e superalcolici, nonchè divieto assoluto di vendita di bevande in bottiglia di vetro di qualunque genere e in lattina, anche da consegnarsi in loco o per asporto in occasione dello svolgimento di partite di calcio