Finalmente chiarezza su Maffei

Una nota del segretario Cifaldi, che precisa contro alcune indiscrezioni. «Ciascun consigliere avrebbe potuto chiedere il differimento della seduta»

venerdì 18 giugno 2010
A cura di Mario Sculco
Il dott. Benvenuto Cifaldi, segretario generale, risponde e finalmente pone un punto fermo riguardo all'operato del sindaco Maffei. Ricordiamo che recentemente, data la mancanza del documento consuntivo di Bilancio della Società di capitali Bar.s.a., il Sindaco ha deciso di non procedere all'approvazione del bilancio 2010, di fatto ritirando le carte per aggiungere il documento mancante. Il che si è tradotto, politicamente, in un attacco verso il sindaco da parte del centro-destra e in varie richieste di precisazioni della stesso centro-sinistra. Il tutto culminante nelle dimissioni dell'assessore Lattanzio. Infine il segretario Cifaldi è stato tirato in ballo da un riferimento su altre testate, in cui si asseriva che egli avrebbe rassicurato in merito alla documentazione prodotta. Si evince da qui un fatto fondamentale: se il sindaco avesse approvato il bilancio chiunque avrebbe potuto, una volta ravvisata la mancanza del documento consuntivo del bilancio Bar.s.a., impugnare gli atti del bilancio e rendere illegittima l'approvazione dello stesso.

Di seguito la precisazione integrale:
«E' mio dovere precisare che alla domanda pregiudiziale, posta dal consigliere Damiani, circa la legittimità dell'approvazione del bilancio 2010 in mancanza di due allegati quali la deliberazione sul piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e le risultanze del rendiconto della Società di capitali costituita per l'esercizio di servizi pubblici (Bar.s.a.), autorizzato dal Presidente a fornire il parere richiesto, sostenevo che:

1) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'art.58, comma 1, del D.L. 112/2008 era stato già approvato ed allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 2009 e, pertanto, non ritenevo necessaria la sua allegazione ai bilanci successivi, salvo i casi di ulteriori interventi per modifiche e/o integrazioni. Motivavo il parere con la considerazione che gli effetti dell'approvazione del piano sono duraturi e non legati al solo esercizio finanziario nel quale esso viene approvato; peraltro, la legge non dispone che tale atto debba essere approvato annualmente;

2) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, sono previste quali allegati al bilancio di previsione dal Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (art. 172)».

«Esprimevo, quindi, la mia sorpresa circa la loro mancanza tra gli allegati del bilancio ed affermavo che, poiché non risultava fossero mai stati allegati ai bilanci precedenti, evidentemente nel Comune si era instaurata una prassi diversa. Non mi esprimevo sulla legittimità di tale prassi, riservando, eventualmente, ulteriori argomentazioni al momento della trattazione del bilancio di previsione. E' ovvio e scontato che un preciso obbligo di legge, peraltro non derogabile nemmeno dal regolamento di contabilità (vedasi il combinato disposto degli art. 152 e 172 del T.U. 267/2000), non può essere disatteso dalla prassi, cui si può ricorrere solo in assenza di norme».

«Per completezza debbo rammentare che, al di fuori della ufficialità del parere espresso all'intero Consiglio, rappresentavo al Presidente e all'Assessore Lattanzio che il regolamento del consiglio comunale prevede che tutti gli atti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'ufficio del Consiglio almeno 24 ore prima della seduta, corredati dai documenti istruttori, pertanto, ciascun consigliere avrebbe potuto chiedere il differimento della seduta di almeno 24 ore e tale differimento lo si sarebbe dovuto concedere per eliminare il vizio della mancata allegazione agli atti in deposito del bilancio della Bar.s.a.».