Definizione agevolata delle entrate comunali, tutte le indicazioni
La guida per i contribuenti, si parte dall'8 dicembre
venerdì 9 ottobre 2026
14.20
Ci siamo. I contribuenti del Comune di Barletta, oltre alla Rottamazione-quinquies già deliberata a giugno scorso, dall'8 dicembre 2026 potranno beneficiare della Definizione agevolata, che azzera le sanzioni e gli interessi a condizione che si paghi la sorte capitale. In data 6 ottobre 2026 il Consiglio Comunale, con Delibera n. 76, ha approvato il Regolamento per la Definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di Bilancio 2026). Il Regolamento acquisisce efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Barletta, avvenuta l'8 ottobre 2026. Pertanto, come previsto dalla Legge, a partire dai 60 giorni successivi alla sua pubblicazione, quindi dall'8 dicembre 2026, i contribuenti raggiunti da ingiunzioni di pagamento, da solleciti e avvisi di pagamento/avviso di accertamento notificati alla data del 31 dicembre 2025, potranno aderire a tale modalità di estinzione dei propri debiti.
A quali entrate si applica e a quali no
La definizione agevolata si potrà applicare alle entrate comunali, tra cui: l'Imposta municipale propria (IMU), la Tassa sui rifiuti (TARI), la Tassa occupazione spazi e aree pubbliche (TOSAP), l'Imposta comunale sulla pubblicità e ai Diritti sulle pubbliche affissioni (ICP – DPA), il CUP (Canone Unico Patrimoniale introdotto dal 2021), le Entrate derivanti dalla vendita dei servizi, i Proventi derivanti dalla gestione dei beni, i Proventi da multe, ammende, sanzioni (come le sanzioni al codice della strada).
Restano esclusi da tale procedura i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R), nonché le entrate relative ai Tributi erariali e alle relative addizionali.
Quali sono i debiti "agevolabili"
I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento, da solleciti e avvisi di pagamento/avviso di accertamento notificati alla data del 31 dicembre 2025 potranno essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
Per chi aderisce alla Definizione agevolata, non saranno dovute le sanzioni e gli interessi; per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, l'agevolazione riguarderà i soli interessi.
La procedura della Definizione agevolata
A partire dall'8 dicembre 2026 il contribuente debitore potrà presentare apposita istanza al Comune di Barletta per verificare la possibilità di Definizione agevolata sulle proprie posizioni debitorie. L'istanza dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica che sarà resa disponibile sul sito del Comune stesso, alla pagina dell'Ufficio tributi "Tributi ed Entrate". Il Comune, a seguito dell'istanza del debitore, comunica entro i 30 giorni successivi l'ammontare delle pendenze del debitore medesimo, che potranno essere oggetto di Definizione agevolata. Si precisa che la comunicazione non potrà costituire provvedimento di accoglimento da parte del Comune.
Il contribuente, infatti, avrà 30 giorni di tempo (decorrenti dalla data della notifica da parte dell'ente delle informazioni circa la posizione debitoria), per manifestare al Comune la sua volontà di avvalersi della Definizione agevolata, presentando l'apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica resa disponibile dal Comune. In tale dichiarazione il debitore indicherà, altresì, il numero di rate qualora intenda dilazionare il pagamento. In caso di rateizzazione si dovranno applicare gli scaglioni già vigenti e disciplinati dal Regolamento generale delle entrate tributarie. Il Comune, entro i successivi 30 giorni dalla presentazione delle dichiarazioni del contribuente, notifica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione, le modalità di pagamento: in unica soluzione, entro 30 giorni da tale notifica; in caso di rateizzazione, sarà indicato l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. La facoltà di Definizione agevolata potrà essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune. Il Comune, relativamente ai debiti definibili, non potrà avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatte salve le eccezioni di legge e regolamentari. Altresì, nel manifestare la propria volontà, il contribuente dovrà indicare in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi.
Si ricorda che:
la Definizione agevolata si differenzia dalla Rottamazione-quinquies (ex art. 10-quinquies, D.L. 27 marzo 2026, n. 38) a cui il Comune di Barletta ha aderito con Deliberazione del Consiglio n. 47 del 18 giugno 2026. La Rottamazione-quinquies, infatti, riguarda i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate – Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ed è gestita direttamente dall'Agenzia secondo una procedura resa disponibile sul proprio sito dal 16 ottobre 2026 al 16 dicembre 2026.
Si riporta un quadro sinottico che evidenzia le differenti situazioni dei crediti delle entrate comunali oggetto di procedure di recupero.
Carichi affidati ad AdE-R- dal 01.01.2000 al 31.12.2023 Rottamazione-quinquies, di cui all'art. 10-quinquies, D.L. n. 38/2026, convertito il L. n. 88/2026, e art. 1, commi da 82 a 101, Legge n. 199/2025
Crediti derivanti da ingiunzioni di pagamento, accertamenti e/o solleciti al 31.12.2025 Definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 102 a 110, Legge n. 199/2025
Carichi affidati ad AdE-R- dal 01.01.2024 al 31.12.2025 Nessuna tipologia di agevolazione
In definitiva, la Definizione agevolata si applica alle entrate comunali, non iscritte ai ruoli AdE-R, per le quali i contribuenti non abbiano in tutto o in parte adempiuto ai relativi versamenti e per le quali siano state avviate le procedure per il recupero previsto dalle norme.
A quali entrate si applica e a quali no
La definizione agevolata si potrà applicare alle entrate comunali, tra cui: l'Imposta municipale propria (IMU), la Tassa sui rifiuti (TARI), la Tassa occupazione spazi e aree pubbliche (TOSAP), l'Imposta comunale sulla pubblicità e ai Diritti sulle pubbliche affissioni (ICP – DPA), il CUP (Canone Unico Patrimoniale introdotto dal 2021), le Entrate derivanti dalla vendita dei servizi, i Proventi derivanti dalla gestione dei beni, i Proventi da multe, ammende, sanzioni (come le sanzioni al codice della strada).
Restano esclusi da tale procedura i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R), nonché le entrate relative ai Tributi erariali e alle relative addizionali.
Quali sono i debiti "agevolabili"
I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento, da solleciti e avvisi di pagamento/avviso di accertamento notificati alla data del 31 dicembre 2025 potranno essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
Per chi aderisce alla Definizione agevolata, non saranno dovute le sanzioni e gli interessi; per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, l'agevolazione riguarderà i soli interessi.
La procedura della Definizione agevolata
A partire dall'8 dicembre 2026 il contribuente debitore potrà presentare apposita istanza al Comune di Barletta per verificare la possibilità di Definizione agevolata sulle proprie posizioni debitorie. L'istanza dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica che sarà resa disponibile sul sito del Comune stesso, alla pagina dell'Ufficio tributi "Tributi ed Entrate". Il Comune, a seguito dell'istanza del debitore, comunica entro i 30 giorni successivi l'ammontare delle pendenze del debitore medesimo, che potranno essere oggetto di Definizione agevolata. Si precisa che la comunicazione non potrà costituire provvedimento di accoglimento da parte del Comune.
Il contribuente, infatti, avrà 30 giorni di tempo (decorrenti dalla data della notifica da parte dell'ente delle informazioni circa la posizione debitoria), per manifestare al Comune la sua volontà di avvalersi della Definizione agevolata, presentando l'apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica resa disponibile dal Comune. In tale dichiarazione il debitore indicherà, altresì, il numero di rate qualora intenda dilazionare il pagamento. In caso di rateizzazione si dovranno applicare gli scaglioni già vigenti e disciplinati dal Regolamento generale delle entrate tributarie. Il Comune, entro i successivi 30 giorni dalla presentazione delle dichiarazioni del contribuente, notifica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione, le modalità di pagamento: in unica soluzione, entro 30 giorni da tale notifica; in caso di rateizzazione, sarà indicato l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. La facoltà di Definizione agevolata potrà essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune. Il Comune, relativamente ai debiti definibili, non potrà avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatte salve le eccezioni di legge e regolamentari. Altresì, nel manifestare la propria volontà, il contribuente dovrà indicare in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi.
Si ricorda che:
la Definizione agevolata si differenzia dalla Rottamazione-quinquies (ex art. 10-quinquies, D.L. 27 marzo 2026, n. 38) a cui il Comune di Barletta ha aderito con Deliberazione del Consiglio n. 47 del 18 giugno 2026. La Rottamazione-quinquies, infatti, riguarda i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate – Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ed è gestita direttamente dall'Agenzia secondo una procedura resa disponibile sul proprio sito dal 16 ottobre 2026 al 16 dicembre 2026.
Si riporta un quadro sinottico che evidenzia le differenti situazioni dei crediti delle entrate comunali oggetto di procedure di recupero.
Carichi affidati ad AdE-R- dal 01.01.2000 al 31.12.2023 Rottamazione-quinquies, di cui all'art. 10-quinquies, D.L. n. 38/2026, convertito il L. n. 88/2026, e art. 1, commi da 82 a 101, Legge n. 199/2025
Crediti derivanti da ingiunzioni di pagamento, accertamenti e/o solleciti al 31.12.2025 Definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 102 a 110, Legge n. 199/2025
Carichi affidati ad AdE-R- dal 01.01.2024 al 31.12.2025 Nessuna tipologia di agevolazione
In definitiva, la Definizione agevolata si applica alle entrate comunali, non iscritte ai ruoli AdE-R, per le quali i contribuenti non abbiano in tutto o in parte adempiuto ai relativi versamenti e per le quali siano state avviate le procedure per il recupero previsto dalle norme.